Area contabile
- Tributi
- Economato
- Cimiteri
- Contabilità
- Personale (parte economato)
Responsabile del servizio dott. Claudio Temperanza
INFORMAZIONI SUI TRIBUTI COMUNALI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 2010
Imposta comunale sugli Immobili (ICI) - Misura dell'Imposta
Per l'anno 2010 le aliquote I.C.I. sono le seguenti:
- abitazione principale: 5 per mille (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non soggette ad esenzione);
- aree fabbricabili ed altri immobili: 7 per mille;
- terreni agricoli: 6 per mille;
- detrazione per abitazione principale: € 103,29
NOVITÀ
Dal 2010 sono previste alcune agevolazioni per i fabbricati produttivi.
Si allega estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio 2010
Delibera Aliquote Ici 2010
ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE
(Decreto Legge 93/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008)
Si intende abitazione principale (comprese le pertinenze), quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.
L’esenzione si applica anche a:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, nonché agli alloggi assegnati e riscattati dall’Istituto autonomo per le case popolari;
- al caso previsto dall’art. 6 comma 3 bis (coniuge non assegnatario della ex casa coniugale) e successive modificazioni del decreto legislativo n. 504/1992;
- le unità immobiliari (non locate) dei cittadini italiani residenti all’estero.
Il Regolamento che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili non prevede l’assimilazione all’abitazione principale del fabbricato:
- concesso in comodato a parenti;
- dell’anziano o disabile ricoverato in istituti di ricovero.
Di conseguenza l’esenzione dal pagamento dell’ICI non riguarda il fabbricato:
- concesso in comodato a parenti;
- dell’anziano o disabile ricoverato in istituti di ricovero
PERTINENZE
Il regolamento comunale non fa menzione delle pertinenze. Ciò perchè il codice civile descrive chiaramente questa fattispecie giuridica e perchè la Corte costituzionale ha chiarito che ad essa si applica automaticamente lo stesso regime fiscale del bene a cui è intimamente connessa. In poche parole affinchè un bene possa dirsi pertinenza di un altro bene devono essere presenti due condizioni: una oggettiva ed una soggettiva. Dal punto di vista oggettivo l'abitazione e la sua pertinenza non devono essere necessariamente attaccate ma devono essere poste ad una distanza tale da giustificare l'utilizzo connesso (ad es. un garage a 100-300 metri dall'abitazione risponde ancora a questa caratteristica). Dal punto di vista soggettivo deve sussistere la volontà (e il comportamento effettivo) del proprietario di utilizzare il bene "secondario" per scopi connessi a quello "primario". L'uso come cantina, garage o simili risponde a questo tipo di caratteristica.
- c.c.p. nr. 40611907 intestato a COMUNE VOLTA MANTOVANA SERVIZIO TESORERIA I.C.I.
Va utilizzato il nuovo modello di bollettino di conto corrente
- modello F24;
- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale (Banco Popolare di Verona e Novara). Gli utilizzatori di tale modalità saranno assoggettati alle tariffe eventualmente previste;
- a mezzo P.O.S. presso la sede comunale. Gli utilizzatori di tale strumento saranno assoggettati alle tariffe previste per questo tipo di servizio.
ARROTONDAMENTO: il pagamento dell’I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi in su.
IMPORTO MINIMO : l’imposta non è dovuta se l’importo è inferiore a € 12,00.
Imposta Comunale sugli Immobili - Scadenze dei versamenti
Seconda rata dal 1 al 16 DICEMBRE.
La prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata a saldo dell'imposta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale.
Anche per il 2010 la dichiarazione non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 463 relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
In tutti gli altri casi deve essere presentata.
PRECISAZIONI
Non devono essere dichiarate le variazioni che dipendono da passaggi di proprietà per effetto di atti di compravendita, donazioni o altri atti stipulati davanti al notaio.
Oltre ai casi, previsti sulle istruzioni ministeriali, la dichiarazione ICI va presentata, per l’anno d’imposta 2009, se si è verificato uno dei seguenti eventi:
- il fabbricato viene adibito ad abitazione principale;
- il fabbricato, precedentemente adibito ad abitazione principale, viene adibito ad altri usi.
Il modello ministeriale è scaricabile direttamente in questa sezione
Imposta Comunale sugli Immobili -Terreni agricoli ed aree fabbricabili
Terreni agricoli: si conferma l'obbligo del versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per i terreni che si trovano al di sotto del Canale Virgilio e quindi l'esenzione per quelli situati al di sopra di tale canale.
Nel caso che il possessore dei terreni non si trovi nella condizione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, è consigliabile verificare attentamente l'eventuale edificabilità degli stessi. A tal fine è possibile richiedere all'Ufficio tecnico comunale un certificato di destinazione urbanistica che pone al riparo il contribuente da dubbi circa l'effettiva destinazione dei terreni. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2010, è stato integrato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili allegando la tabella dei valori delle aree edificabili applicabili per l’anno 2010, valori che sono visualizzabili su questo sito internet. Si ribadisce che tali valori non sono assolutamente obbligatori ma il loro utilizzo garantisce al contribuente l'assoluta tranquillità nel senso che il Comune non potrà contestare in futuro il valore utilizzato richiedendo l'applicazione di un valore superiore.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F.
Le scadenze e gli adempimenti relativi a questa imposta sono legati a quella principale e cioè l'I.R.P.E.F. di competenza dello Stato.
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
A partire dal 2010 il servizio relativo all’attività di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata è affidato alla società Mantova Ambiente Srl.
Anche per il 2010 verrà spedita fattura il cui importo sarà il risultato della somma della fissa e della quota variabile (si veda la tabella disponibile di seguito).
Per informazioni riguardanti la raccolta differenziata è possibile contattare il numero verde 800473165 (da rete fissa) oppure 199143232
Tariffe rifiuti utenze non domestiche
Tariffe rifiuti utenze domestiche
Tariffa. Denuncia per le utenze domestiche e non domestiche
La denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione va presentata all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. Nel caso in cui questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione (limitatamente ai soggetti non residenti nel comune di Volta Mantovana), il soggetto è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro un termine perentorio di trenta giorni. L'obbligo di presentazione della denuncia, in caso di mutamento del numero dei componenti il nucleo familiare, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Volta Mantovana, in quanto il numero dei componenti viene rilevato dall'anagrafe stessa. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Comune appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Tariffa. Modalità di presentazione della denuncia
La denuncia, redatta su appositi modelli, che di seguito si possono scaricare, può essere consegnata direttamente, spedita per posta, tramite fax (0376 839459) o posta elettronica all'Ufficio Tributi del comune ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ). All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail, nel giorno del suo ricevimento.
- Modello di denuncia per le utenze domestiche [formato pdf] >>
- Modello di denuncia per le utenze non domestiche[formato pdf] >>
Prospetto delle voci di bilancio relative agli investimenti per l'anno in corso
Pagina in costruzione
Bilancio per l'anno in corso
Pagina in costruzione
Informazioni aggiuntive
Informativa sui tributi


